Erogazione delle prestazioni in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (strutture sanitarie convenzionate)
Per ottenere una prestazione sanitaria convenzionata è necessaria la richiesta del medico del SSN (impegnativa).
Il ticket deve essere pagato al momento dell’accettazione per le visite specialistiche o al momento del ritiro del referto negli altri casi. Il medico è tenuto a scrivere sull’impegnativa:
- nome, cognome ed età dell’assistito
- codice fiscale (è possibile eseguire il calcolo del codice fiscale online)
- l’indicazione di eventuali esenzioni (esenzione ticket per patologia, per reddito, per disoccupati, per gravidanza ecc. Vedere la tabella di seguito)
- l’indicazione terapeutica
- la classe di priorità della prestazione (vedere azienda ULSS di appartenenza)
- la prestazione richiesta e il motivo della stessa
- data, timbro e firma del medico
La stessa impegnativa non può essere usata per prestazioni esenti e non esenti. Prima di procedere con la prenotazione è importante controllare la durata, la validità e il codice dell’impegnativa medica.
Classi di priorità
L’attuale legge regionale (DGR n. 600 del 13/03/2007) prevede che il medico indichi sulla ricetta la classe di priorità della prestazione richiesta.
U – Urgente: eseguibile solo al pronto soccorso.
B – Breve: da eseguire entro 10 giorni.
D – Differita: visite da eseguire entro 30 giorni ed esami entro 60 giorni.
P – Programmabile: entro 180 giorni.
Tessera sanitaria
Per agevolare le operazioni all’accettazione è preferibile presentare entrambe le tessere sanitarie: quella vecchia (cartacea) e quella nuova (formato tessera). La nuova tessera sanitaria infatti non sostituisce, ma integra la precedente.
| Categorie | Ticket ed esenzioni |
| • Bambini fino a 6 anni.• Anziani oltre i 65 anni. | Prestazioni gratuite solo se il reddito complessivo del nucleo familiare è inferiore a € 36.151,98. |
| • Maternità. | |
| Esenti per patologia ed invalidi parziali (Invalidi per servizio cat. 6-8, invalidi per lavoro con invalidità inferiori a 2/3, infortunati INAIL). | Gratuite solo le prestazioni correlate alla patologia o invalidità. |
| • Invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia. • Invalidi servizio per cat. 1. • Invalidi del lavoro cat. 1. • Invalidi civili al 100%. • Pensionati sociali, portatori di patologie neoplastiche maligne. • Invalidi con esenzione generale. • Invalidi per servizio cat. 2-5. • invalidi civili e per lavoro con invalidità dal 67 al 99%. • Non vedenti parziali e non udenti. | Prestazioni gratuite. |
| • Pensionati sociali. • Pensionati al minimo oltre i 60 anni. • Disoccupati. | Prestazioni gratuite solo se il reddito complessivo del nucleo familiare è inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 con coniuge a carico e € 516,46 in più per ogni figlio a carico. |
| Tutti i pazienti che non rientrano nelle categorie sopra elencate. | Pagamento del ticket fino ad un massimo di € 36,15 per impegnativa. |
Indicazioni applicative per il pagamento della quota fissa per ogni ricetta
A seguito dell’adozione del DGR 1380 del 05/08/2011, per ogni ricetta specialistica si applica un ticket aggiuntivo di:
- 10 € ai soggetti non esenti con reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare (ai fini fiscali) maggiore o uguale a 29.000 €.
- 5 € ai soggetti non esenti con reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare (ai fini fiscali) inferiore a 29.000 € (da attestare esibendo al medico curante apposito certificato CEPQ)
Per gli assistiti esenti già certificati non viene applicato il ticket aggiuntivo per la quota fissa. Ai residenti fuori regione e agli stranieri residenti all’estero (anche se titolari di tessera temporanea rilasciata dall’ULSS) si applica sempre la quota fissa di 10 € per ricetta.
Il ticket sulla quota fissa si applica in base alla data di erogazione della prestazione e indipendentemente dalla data di prenotazione.
Definizioni
Nucleo familiare
E’ costituito dai familiari a carico, per i quali sono riconosciute le detrazioni per i carichi di famiglia:
- coniuge non legalmente separato;
- figli minori di 18 anni o di età non superiore a 26 anni se dediti agli studi o a tirocinio gratuito, figli permanentemente inabili al lavoro nonché familiari conviventi, compresi i figli maggiorenni indicati dall’art. 433 del Codice Civile (figli, o in assenza di figli, discendenti prossimi, genitori o, in loro assenza, ascendenti prossimi, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle).
I suddetti familiari sono considerati a carico a condizione che non percepiscano un reddito annuo superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.
Reddito complessivo
E’ quello di tutti i componenti del “nucleo familiare” al lordo degli oneri deducibili e al netto dei contributi previdenziali obbligatori, compreso il reddito prodotto all’estero, esclusi i redditi soggetti a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione, ecc.).
Il reddito complessivo va riferito all’anno precedente, determinandolo in via presuntiva.
Disoccupati
Si intendono i soggetti maggiori di 14 anni, che hanno perduto un precedente lavoro alle dipendenze e sono iscritti al centro per l’impiego alla ricerca di una nuova occupazione.
Esenzioni ticket per reddito
Dal 01/05/11 sono cambiate le modalità per ottenere l’esenzione dal Ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (visite, esami strumentali e di laboratorio). Da tale data non è più valida l’autocertificazione con la firma sull’impegnativa, ma sono i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta e tutti i medici operanti presso le strutture sanitarie della Regione Veneto a dover indicare nell’impegnativa il codice di esenzione.
All’atto della prescrizione, l’assistito deve presentare il certificato di esenzione e richiedere al medico di riportare sulla ricetta il codice di esenzione per condizioni economiche. I cittadini che non hanno ancora ricevuto a casa il certificato di esenzione e ritengono di avere i requisiti per ottenerlo, potranno recarsi agli sportelli dei Distretti della propria Azienda Sanitaria.